LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. RIFLESSI SU COMPRAVENDITE & AFFITTI.

Chi ha venduto l’immobile di proprietà a partire dal 1° luglio 2009 già conosce l’obbligo di dotare il bene dell’Attestato di Prestazione Energetica pena l’applicazione di forti sanzioni una volta stipulata la vendita. Dal 2013 poi tale obbligo vige anche per coloro che intendano affittare fabbricati.

Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, ultimo il DM 26/06/2015 recante le “Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici”, con l’intento di uniformare i criteri e parametri tecnici di predisposizione di questa certificazione.

Ma in poche parole, in cosa consiste l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E)?

E’ una attestazione redatta da tecnico certificatore abilitato ed iscritto ad Albi professionali (ingegnere, architetto, geometra ecc.) ove, secondo un giudizio decrescente da “A” a “G”, si attesta l’efficienza energetica di ogni fabbricato esistente ed ultimato in base alle intrinseche caratteristiche del bene (materiali usati, tecnica costruttiva, tipologia e qualità degli impianti ecc.).

Lo scopo, duplice, è quello di creare man mano un “Catasto Energetico” degli edifici così da valutarne la complessiva efficienza energetica in chiave anti-inquinamento, nonchè di dare conoscenza, agli acquirenti/affittuari dell’immobile certificato, delle reali condizioni dello stesso.

Il consiglio quindi è, per gli acquirenti/affittuari, di visionare bene la certificazione energetica e di farla valutare da proprio tecnico di fiducia, così da avere un elemento in più in sede di trattativa, mentre per i proprietari, futuri venditori/locatori, di predisporre l’Attestato quanto prima così da non incontrare stallo e incomprensioni durante la trattativa stessa (anche per il costo contenuto e i tempi di predisposizione molto veloci del documento in parola).

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